Art.1
La Fondazione "Giorgio Ronchi" è istituita
dal prof. Vasco Ronchi, quale capo della famiglia Ronchi, per onorare la
memoria del fanciullo appena tredicenne, che il 26 agosto 1944 cadde vittima
innocente della guerra abbattutasi su Firenze.
Art. 2
Lo scopo della Fondazione "Giorgio Ronchi"
è di promuovere la diffusione della cultura nel campo dell'ottica,
della storia della scienza e delle scienze a questa collegate; nonché
di favorire la sintesi delle informazioni, relative ai campi di studio che
interessano indirettamente l'ottica e la storia della scienza.
Art. 3
La sede della Fondazione "Giorgio Ronchi" è
in Firenze, Largo Fermi 1, già Via S. Leonardo 69, nel villino dove
Giorgio Ronchi è nato, ha abitato per tutta la sua vita ed è
morto.
Art.4
Il patrimonio della Fondazione "Giorgio Ronchi"
è costituito da:
- un fondo iniziale di lire cinquemilioni (5.000.000) donato dal
fondatore;
- beni stabili e fondi che saranno ad essa donati dalla famiglia Ronchi
Vasco;
- doni, lasciti contributi ed elargizioni che comunque pervengano alla
Fondazione da parte di enti pubblici o di privati.
Art.5
I redditi del patrimonio di cui all'art.4 sono
destinati ad opere e ad attività che comunque permettano alla
Fondazione di raggiungere gli scopi che essa si prefigge. Le modalità
della loro erogazione saranno decise dal Consiglio di amministrazione,
insindacabilmente.
Art.6
La Fondazione "Giorgio Ronchi" è
amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri e
cioè dal Fondatore prof. Vasco Ronchi, che assume la presidenza, e da
altri quattro componenti da lui scelti dei quali due tra i componenti la
propria famiglia.
Del Consiglio di amministrazione dovranno sempre
far parte tre componenti della famiglia di Vasco Ronchi o loro
discendenti.
La presidenza del Consiglio di Amministrazione in
ogni caso dovrà essere affidata ad uno dei tre membri della famiglia
Ronchi Vasco o loro discendenti facenti parte del Consiglio stesso.
Art.7
La rappresentanza dell'Ente, nonché
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, sono affidate al Presidente, il
quale presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio il bilancio
preventivo e quello consuntivo ed entro il mese di marzo successivo deve
trasmettere al competente Ministero una relazione circa l'attività
svolta dalla Fondazione nell'anno precedente e copia del verbale
dell'assemblea ordinaria del Consiglio.
Il Consiglio si deve riunire in unica convocazione
in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di febbraio di ciascun
anno, ed in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno o venga richiesto da almeno tre consiglieri.
Le convocazioni, sia ordinarie che straordinarie,
devono avvenire a cura del Presidente con lettera raccomandata spedita
almeno quindici giorni prima della data di convocazione e le adunanze sono
valide con la presenza di almeno tre componenti del Consiglio e le
deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Negli avvisi di convocazione devono essere
specificati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.
Art.8
Il Consiglio nomina il Collegio dei revisori dei
conti in numero di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica
tre anni e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Il Collegio dei revisori nomina nel suo seno un
presidente. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un revisore, subentra
il supplente maggiore di età, ed il Consiglio, alla prima
convocazione, provvede alla nomina dell'altro revisore supplente. I revisori
effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio della Fondazione.
Il Collegio dei revisori dei conti controlla la
regolare tenuta della contabilità, e può procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo. Si riunisce almeno una volta all'anno redigendo apposita
relazione che, unitamente a quella del Presidente del Consiglio di
amministrazione ed a cura di questi, verrà trasmessa al competente
Ministero.
Art.9
Nella ipotesi di estinzione, i beni della
Fondazione, che restano dopo esaurita la liquidazione dovranno essere
devoluti, e su designazione dei rappresentanti della famiglia Vasco Ronchi o
suoi discendenti, ad altro ente avente fini analoghi.
Art.10
Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto
non comportano retribuzione di sorta.
Per quanto non contemplato in questo statuto si fa
espresso riferimento alle norme di legge in materia.